Spinta al ravvedimento operoso
di Duilio Liburdi
e Massimiliano Sironi
Le modifiche al sistema dei reati tributari spingono il ravvedimento operoso: l’abbassamento delle soglie, infatti, a fronte del mantenimento della non punibilità nel caso di sanatoria amministrativa nei casi di violazioni legate ai versamenti e alla dichiarazione infedele, aumenterà l’appeal della sanatoria stessa. È questa una conseguenza indiretta delle modifiche alla disciplina dei reati penal tributari di cui al dlgs n. 74 del 2000 come contenuta nell’articolo 56 della bozza di decreto legge fiscale collegato alla manovra 2020.
Il principio generale in materia di reati. Alcune disposizioni del decreto legislativo contengono delle previsioni al ricorrere delle quali ed in relazione a determinati reati, la sanatoria effettuata in via amministrativa produce l’effetto di rendere non punibili alcune fattispecie ovvero «attenuare» la pena prevista. Di particolare interesse, evidentemente, è l’ipotesi della non punibilità vale a dire quanto disciplinato dall’articolo 13 del dlgs n. 74 del 2000. In tale norma si prevede infatti che le procedure di accertamento con adesione, conciliazione nonché appunto il ravvedimento operoso nel momento in cui si versano le somme dovute maggiorate delle sanzioni e dei relativi interessi rendono non punibili i reati legati all’omesso versamento delle ritenute alla fonte (dove la soglia di punibilità viene abbassata a 100 mila euro) e dell’Iva (anche in questo caso la nuova soglia è di 150 mila euro) laddove tale pagamento intervenga prima dell’apertura del dibattimento di primo grado. Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 13 prevede che non sia punibile il reato di dichiarazione infedele laddove, entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, il contribuente ponga in essere il ravvedimento operoso e a condizione che non sia stata attivata una qualche forma di controllo nei confronti del contribuente anche per il tramite di accessi, ispezioni o verifiche. Anche in tema di dichiarazione infedele, l’articolato del governo modifica l’articolo 4 riducendo il limite dell’imposta evasa da 150 a 100 mila euro ed il limite legato all’ammontare degli elementi attivi o passivi inteso in valore assoluto portato da 3 a 2 milioni. Inoltre, sempre nell’articolo 4, è stato cancellato il comma 1 ter in tema di valutazioni e relativo lieve differimento. Più in generale, inoltre, interessante appaiono le modifiche in tema di fatturazioni fittizie per le quali viene introdotto un limite «numerico» da interpretarsi come misura per non colpire pesantemente le violazioni di più modesto ammontare.
L’effetto delle sanatorie. Appare del tutto evidente come il mantenimento (per certi versi anche logico) del ravvedimento operoso e più in generale, per alcune fattispecie, delle procedure conciliative o di adesione come strumento per «eliminare» il reato, a fronte dell’abbassamento delle soglie numeriche potrebbe generare un effetto indotto di maggiori incassi in via amministrativa. Il ricorso cioè a quello che è di fatto il principale istituto deflattivo spontaneo comporterebbe quindi da un lato la correzione della propria posizione fiscale nonché, appunto, il concretizzarsi di una causa di non punibilità. Per quanto concerne il reato di dichiarazione infedele, in ogni caso, si deve tenere conto di un termine che la norma penal-tributaria impone da un punto di vista temporale e che è ridotta rispetto a quanto previsto in via amministrativa. Infatti, il comma 2 dell’articolo 13 del dlgs n. 74 del 2000 impone che il ravvedimento avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva mentre, in via amministrativa, il termine è quello della decadenza rispetto al termine previsto ai fini dell’accertamento. Va inoltre segnalato come con riferimento all’articolo 5 del dlgs n. 74 del 2000 (cioè rispetto al reato di dichiarazione omessa) non vengano modificate le soglie di punibilità in termini «economici» ma solo inasprite le pene. Probabilmente, in questa ipotesi, si è ritenuto che il limite di 50 mila euro ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva già rappresentasse una soglia sufficiente. Peraltro, anche in questa ipotesi, la presentazione della dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva consente di rendere non punibile la violazione in una scadenza che rispetto al comparto amministrativo è più ampia. Ai fini amministrativi, infatti, si deve ricordare come la dichiarazione è da considerarsi omessa una volta che la stessa venga presentata oltre i 90 giorni successivi alla scadenza dei termini ordinari.
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